IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge della Regione siciliana 8 maggio 2007, n. 13, ed  in
particolare l'art. 1, avente ad oggetto, fra le  altre,  disposizioni
in  favore  dell'esercizio  di  attivita'  economiche  in   siti   di
importanza comunitaria (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS); 
  Visto il decreto  direttoriale  n.  834  del  5  ottobre  2007  del
Servizio II VAS- IA dell'Assessorato del territorio e ambiente  della
Regione siciliana, di modifica del decreto direttoriale n. 572 del  3
luglio 2007, con il quale e' approvato, ai sensi e  per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357
e successive modificazioni, il Piano regolatore generale  del  comune
di Pantelleria; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   recante
interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo  sviluppo
e l'equita' sociale, ed in particolare l'art. 26, comma 4-septies, in
base al quale si  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Regione  siciliana  e  sentiti
gli enti locali interessati, sono istituiti i parchi nazionali, e tra
questi il Parco dell'isola di Pantelleria; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  17  ottobre  2007,  recante  «Criteri  minimi
uniformi per la definizione di misure  di  conservazione  relative  a
zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione  speciale
(ZPS)»; 
  Vista la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009, con la quale la  Corte
costituzionale, in merito al giudizio di legittimita'  costituzionale
promosso dalla Regione siciliana in data 24 gennaio 2008  avverso  le
previsioni dell'art. 26,  comma  4-septies,  della  citata  legge  29
novembre 2007, n. 222, ha dichiarato  in  parte  inammissibile  e  in
parte non fondata la questione di legittimita' costituzionale; 
  Visto il riconoscimento con il quale il 26 novembre  2014  l'UNESCO
ha inserito «La  pratica  agricola  tradizionale  della  coltivazione
della "vite ad alberello" di Pantelleria» nella lista del  patrimonio
culturale immateriale dell'umanita', e considerate le  componenti  di
salvaguardia del territorio e di conservazione  e  tutela  ambientale
sottese alle motivazioni di tale determinazione; 
  Vista la nota prot. 14520 del 15 ottobre  2014,  con  la  quale  il
presidente pro tempore della Regione siciliana, richiamando  la  nota
prot.  5090/GAB  del   14   ottobre   2014,   attestante   l'avvenuto
espletamento   delle   fasi   istruttorie   preliminari   da    parte
dell'assessorato  regionale  territorio  e  ambiente,  ha   richiesto
l'avvio di un tavolo istituzionale per la definizione dell'intesa  di
cui all'art. 2, comma 7, della richiamata legge n. 394  del  1991,  e
per la creazione del Parco nazionale di Pantelleria; 
  Vista la nota prot. 23155 del 6 novembre  2014,  con  la  quale  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
condividendo l'interesse alla ripresa del procedimento istitutivo del
Parco nazionale di Pantelleria,  ha  evidenziato  al  presidente  pro
tempore della Regione siciliana l'opportunita'  di  far  precedere  i
lavori del sopra menzionato tavolo istituzionale da un tavolo tecnico
sull'istruttoria definita nel 2010; 
  Considerato  che  il  suddetto  tavolo   tecnico,   a   cui   hanno
partecipato, con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e il comune  di  Pantelleria,  gli  enti  e  le
amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha svolto una
verifica  della  sopra  richiamata  istruttoria  che  ha  consentito,
confermando la  presenza  sul  territorio  di  valori  naturalistici,
paesaggistici, agricoli e storico-culturali di rilievo  nazionale  ed
internazionale, meritevoli  di  gradi  di  tutela  differenziati,  di
pervenire alla  definizione  e  alla  condivisione  dello  schema  di
provvedimento istitutivo e di disciplina di tutela del  Parco  «Isola
di Pantelleria», nonche' della relativa perimetrazione e zonazione; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art.  5,  comma  2,  che
attribuisce al Ministero medesimo la  competenza  ad  individuare  le
zone di importanza naturalistica nazionale e  internazionale  su  cui
potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.  394,
e successive modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  1,  che  ne
definisce finalita' e ambito di applicazione; 
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con il quale e' stabilito che, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale
i compiti e le funzioni in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti  allo  Stato  dalla  legge  6
dicembre 1991, n. 394; 
  Visto, altresi', il comma 2 del  richiamato  art.  77  del  decreto
legislativo  n.  112  del  1998,  con  il  quale  e'  stabilito   che
l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e
delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e  l'adozione  delle
relative misure di salvaguardia, sulla base delle linee  fondamentali
della  Carta  della  natura,  sono  operati  sentita  la   Conferenza
unificata; 
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  concernente  «Nuovi
interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2, comma 1; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre  2002,
n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio, trasferendo a quest'ultimo, tra l'altro, le  funzioni
ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente; 
  Visto l'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale  la
denominazione  del  «Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio»   e'   sostituita   dalla    denominazione:    «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Vista la legge della  Regione  siciliana  6  maggio  1981,  n.  98,
recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi  e
riserve naturali», e successive modificazioni; 
  Considerato che la Regione siciliana ha proposto,  ai  sensi  della
direttiva «Habitat» 92/43/CEE, la costituzione dei siti di importanza
comunitaria, ITA010020  isola  di  Pantelleria  -  Area  costiera,  e
ITA010019 isola di Pantelleria - Montagna grande, e ha designato,  ai
sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE,  la  zona  di  protezione
speciale ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante; 
  Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola  di  Pantelleria,
approvato con decreto regionale n. 8102 del 12  dicembre  1997,  come
modificato con successivi decreti regionali  del  26  luglio  2000  e
dell'11 ottobre 2001; 
  Visto il decreto assessoriale della Regione siciliana  10  dicembre
1998, n. 741/44, che istituisce la Riserva regionale orientata «Isola
di Pantelleria», nonche' il successivo D.A. del 30 ottobre  2001,  di
riperimetrazione della suddetta riserva, ed il D.A. 7 settembre 2001,
di modifica del relativo regolamento; 
  Visto il decreto del dirigente generale dell'urbanistica DDG n. 384
del 17 maggio 2005, di approvazione del  Piano  regolatore  generale,
delle  prescrizioni  esecutive  e   del   regolamento   edilizio   di
Pantelleria, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione siciliana
27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 21 dicembre  2015,  con  il  quale  sono  stati
designati quali zone speciali di conservazione  (ZSC)  della  regione
biogeografica mediterranea i siti di importanza comunitaria ITA010020
Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria
- Montagna grande, insistenti nel territorio della Regione siciliana; 
  Visto   il   favorevole   parere   del   comune   di    Pantelleria
sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», reso  in
data 7 giugno 2016; 
  Acquisita l'intesa con la Regione  siciliana  sull'istituzione  del
Parco nazionale «Isola di Pantelleria»,  espressa  con  deliberazione
della giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016; 
  Acquisito l'avviso  favorevole  della  Conferenza  unificata  nella
seduta del 9 giugno 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
adottata nella riunione del 20 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituito il Parco nazionale «Isola di Pantelleria». 
  2.  E'  istituito,  altresi',  l'Ente  Parco  nazionale  «Isola  di
Pantelleria», con personalita' di diritto pubblico,  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. 
  3. Il territorio del Parco  nazionale  «Isola  di  Pantelleria»  e'
delimitato in via definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nella
cartografia ufficiale in scala 1:10.000 allegata al presente decreto,
del quale  costituisce  parte  integrante,  depositata  in  originale
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in copia conforme presso la  Regione  siciliana  -  Assessorato
regionale del territorio ed ambiente, Dipartimento ambiente, e  nella
sede dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria». 
  4. Il territorio gia'  incluso  nella  Riserva  naturale  orientata
regionale Isola di Pantelleria  e'  ricompreso  nel  Parco  nazionale
«Isola  di  Pantelleria»  ed  e'  quindi  sottoposto  alla   gestione
dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria» di cui al precedente
comma 2 e alla disciplina di tutela allegata al presente decreto.  La
Regione   siciliana   provvede   con   proprio   provvedimento   alla
soppressione della riserva  naturale  orientata  regionale  Isola  di
Pantelleria. 
  5. L'Ente Parco nazionale «Isola di  Pantelleria»,  regolato  dalle
disposizioni della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  trova  collocazione
nella tabella IV allegata alla medesima norma, concernente  gli  enti
preposti a servizio di pubblico interesse. 
  6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto,  e
fino all'entrata in vigore del Piano del Parco  di  cui  all'art.  12
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,  nel
territorio del Parco si applica direttamente la disciplina di  tutela
riportata nell'«Allegato A» al presente decreto. Il Piano  del  Parco
tiene conto di quanto stabilito nel presente decreto, nell'ambito dei
compiti e dei fini assegnati dalla medesima legge. 
  7. La pianta organica dell'Ente Parco e'  determinata  e  approvata
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  consiglio
direttivo, osservate le procedure  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.